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Ecco il protocollo Aria Pulita firmato dal governo con le regioni

Il testo integrale del protocollo Aria Pulita firmato da governo e Regioni in occasione del Clean Air Dialogue

PROTOCOLLO DI INTESA CHE ISTITUISCE IL “PIANO D’AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA”

tra la Presidenza Consiglio dei Ministri, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, il Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, il Ministero della salute, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, le Regioni e le Province autonome, rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominate “Parti”;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

CONSIDERATO che il 13 ottobre 2018 è stato comunicato mediante deposito presso la Corte di Giustizia Europea il Ricorso contro l’Italia relativo ai superamenti dei valori limite del materiale particolato PM10 (numero di registro C-644/18);

CONSIDERATO che il 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha deciso che l’Italia sarà deferita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea anche per i superamenti del biossido di azoto;

CONSIDERATO che eventuali sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrebbero imporre oneri economici di entità molto rilevante, nonché la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l’Italia;

RITENUTO che sussista pertanto la straordinaria necessità di adottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire e fronteggiare tempestivamente i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto registrati a partire dal 2005 sul territorio nazionale;

PRESO ATTO delle proposte avanzate dal Gruppo di lavoro interministeriale per la qualità dell’aria istituito con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 337 del 5 dicembre 2018; concordano quanto segue

Art. 1 (Finalità)

1. Con il presente protocollo le Parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle rispettive competenze, individuano le attività da porre in essere per la realizzazione di misure di breve e medio periodo di contrasto all’inquinamento atmosferico in Italia definite dal “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” (denominato di seguito “Piano”) allegato al presente protocollo di cui costituisce parte integrante, avviando una collaborazione finalizzata alla salvaguardia, miglioramento e risanamento della qualità dell’aria ambiente.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, le Parti si impegnano ad adottare le necessarie misure di carattere normativo, programmatico e finanziario, nell’ambito delle risorse vigenti, nel rispetto delle competenze previste dal vigente ordinamento, ad intervenire adeguatamente nei settori emissivi maggiormente responsabili.

3. Le Parti si impegnano inoltre, nell’ambito dell’Unità di coordinamento di cui all’art. 2, a cooperare nell’individuazione delle future strategie nazionali nei settori di cui al comma 2 al fine di garantire una maggiore tutela della qualità dell’aria e a partecipare congiuntamente ai periodici confronti con la Commissione Europea volti alla rappresentazione delle iniziative avviate a livello nazionale per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Art. 2 (Unità di coordinamento)

1. Al fine di assicurare l’attuazione del Piano, monitorarne le azioni, verificarne gli effetti e proporre l’adozione di nuove ed ulteriori misure, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di coordinamento del Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria (denominata di seguito “Unità di coordinamento”).

2. L’Unità di coordinamento è presieduta da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri e si compone di un rappresentante per ciascuna delle Parti individuato con riferimento alle singole azioni del Piano. La segreteria dell’Unità di coordinamento è assicurata dagli uffici del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. All’Unità di coordinamento sono affidati, altresì, compiti di impulso e di raccordo fra le Amministrazioni centrali, locali e gli altri soggetti istituzionali interessati anche in ambito comunitario, nell’ambito delle iniziative comuni volte alla tutela dell’ambiente e della salute.

4. L’Unità di coordinamento, entro 6 mesi dal proprio insediamento, individua ulteriori misure eventualmente adottabili a livello nazionale e a livello locale in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell’aria, formulando al riguardo puntuali proposte di razionalizzazione e di semplificazione.

Art. 3 (Aggiornamento e revisione del Piano)

1. L’Unità di coordinamento, secondo le scadenze individuate al comma 2, invia periodiche relazioni di aggiornamento alle Parti sull’attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze nella attuazione e nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi e individuando, al contempo, possibili soluzioni e misure alternative.

2. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente ogni 6 mesi, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i Capi di Gabinetto delle Parti e il segretario della Conferenza della Regioni, concordano l’eventuale revisione ed integrazione del Piano, sulla base delle relazioni di cui al comma 1 nonché all’esito delle risultanze delle rilevazioni tecniche sulla qualità dell’aria e sulle emissioni atmosferiche inquinanti.

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Il presente protocollo ha una durata di 24 mesi, prorogabili, con decorrenza dalla data della relativa sottoscrizione.

2. L’attuazione del presente protocollo è assicurata a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il presente protocollo è pubblicato sul sito web istituzionale delle Parti firmatarie ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Ciascuna Parte assicura inoltre un’adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente protocollo.

Allegato

PIANO D’AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 2019-2021

Il Piano è articolato in 5 ambiti di intervento: uno trasversale e quattro tematici. Per ciascun ambito di intervento sono individuate specifiche azioni operative inquadrate in una strategia unica e complessiva. La definizione degli ambiti d’intervento e delle azioni, che ne costituiscono la specificazione in chiave operativa, muovono dalla consapevolezza che i fattori incidenti sulla qualità dell’aria sono molteplici e richiedono un’attività trasversale e razionale indirizzata alla comprensione e all’individuazione dei problemi e della loro soluzione, attraverso interventi specifici che sia direttamente sia indirettamente possano assicurare un’aria più salubre per i cittadini riducendo le emissioni atmosferiche inquinanti. Su tale situazione operano le Parti, insieme alle Regioni, in ragione delle specifiche e rispettive funzioni, nel rispetto delle competenze di ciascuna, come indicato di seguito.

Ambito d’intervento 1 Misure trasversali Azione 1. Razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi Referente: Ministero dell’economia e delle finanze con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del protocollo ed entro il 31 dicembre 2019

Misure attuative: A) istituzione, entro 90 giorni, di un gruppo di lavoro interministeriale con la partecipazione delle regioni, coordinato dal Ministero dell’economia, finalizzato a verificare l’impatto socio ed economico dei sussidi ambientalmente dannosi e a individuare quelli non necessari;

B) elaborazione, entro il 31 dicembre 2019, e presentazione alle Parti di proposte normative volte alla razionalizzazione dei sussidi dannosi per l’ambiente e all’utilizzo delle relative risorse anche per la realizzazione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria; Azione 2. Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico Referente: Ministero dell’economia e delle finanze con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Tempistica: entro il 31 dicembre 2019

Misure attuative: A) definizione di un unico Fondo fino a 400 milioni di euro all’anno, razionalizzando le risorse attualmente disponibili per le medesime finalità, finalizzato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico da adottare ai sensi della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni 5 nazionali di determinati inquinanti atmosferici nonché anche per lo sviluppo degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome e per il co-finanziamento dei Piani regionali;

B) istituzione, nella legge di Bilancio per il 2020, del Fondo di cui alla precedente lettera A) Azione 3. Adozione degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome per il miglioramento della qualità dell’aria Referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regioni e Province autonome interessate dalle procedure d’infrazioni europee, le Regioni a rischio di procedura di infrazione, come rilevabile dai report sulla qualità dell’aria trasmessi annualmente alla CE ed ulteriori regioni che ne facessero richiesta, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) predisposizione e approvazione degli accordi regionali per il miglioramento della qualità dell’aria, contenenti gli impegni a carattere territoriale assunti dalle Amministrazioni regionali competenti in materia, anche prevedendo l’utilizzo di risorse messe a disposizione nel fondo di cui all’Azione 2 dell’ambito 1. Azione 4. Informazione ai cittadini Referente; Ministero della salute con la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tempistica: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del protocollo A) Creazione pagina tematica sul sito istituzionale e pubblicazione di opuscoli informativi per informare e promuovere la consapevolezza dei cittadini sul tema della qualità dell’aria e aumentare le possibilità di controllo dei relativi rischi per la salute. Ambito d’intervento 2 Agricoltura e combustione di biomasse Azione 1. Interventi per l’abbattimento delle emissioni di ammoniaca Referente: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Tempistica: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) promuovere presso le competenti autorità comunitarie, nell’ambito dei futuri programmi di sviluppo rurale, che le misure di abbattimento delle emissioni di ammoniaca siano finanziate come misure di “Investimenti non produttivi”, al fine di consentire nella prossima programmazione 2021-2027 un maggiore utilizzo di tali misure tra gli agricoltori, con contestuale riduzione delle emissioni inquinanti. Azione 2. Limitazioni all’abbruciamento dei residui vegetali Referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) formulare una proposta di modifica del decreto legislativo 152/2006 volta progressivamente a limitare la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali, anche nell’ottica del recupero e valorizzazione di tali residui. 6 Ambito d’intervento 3 Mobilità Azione 1. Introduzione dei criteri ambientali nella disciplina della circolazione in ambito extraurbano Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Tempistica: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) formulare una proposta di modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta ad introdurre il criterio ambientale per l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione, limitatamente ai tratti autostradali adiacenti ai centri urbani, con particolare riferimento alla riduzione dei limiti di velocità. Azione 2. Controllo delle aree a traffico limitato Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Tempistica: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) formulare una proposta di modifica della legge n.127 del 1997 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 e congiuntamente dell’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di meglio precisare la possibilità dell’utilizzo dei dispositivi per il controllo delle aree a traffico limitato anche all’interno di tali aree e non solo nelle zone di varco. Azione 3. Linee guida per la classificazione dei veicoli elettrici ibridi Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) adottare linee guida per la classificazione dei veicoli elettrici ibridi al fine di consentire alle Amministrazioni nazionali e regionali, nell’ambito dei programmi di incentivazione, di orientare tali incentivi verso le tecnologie elettriche ibride a minor impatto ambientale. Azione 4. Sostegno alla diffusione della micromobilità elettrica e promozione dell’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) adottare il decreto previsto dal comma 102 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per autorizzare nelle città la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Azione 5. Disincentivo all’utilizzo di veicoli ad alte emissioni inquinanti Referente: Ministero dell’economia e delle finanze con il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico 7 Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) formulare una proposta di modifica del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997 volta all’introduzione del criterio del bonus malus che consenta di disincentivare l’utilizzo di veicoli ad alte emissioni inquinanti. Azione 6. Mobilità attiva Referente: Ministero della salute Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) pubblicazione sul sito istituzionale di linee guida e buone pratiche per incrementare la “walcability” dell’ambiente urbano e per promuovere la mobilità attiva, soprattutto nei percorsi casa scuola e casa-lavoro; B) adozione delle linee guida e buone pratiche di cui alla lettera A) nell’ambito del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, ai fini della loro implementazione da parte delle Regioni. Ambito d’intervento 4 Riscaldamento civile Azione 1. Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalle stufe a biomassa Referente: Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) adottare uno schema di decreto di aggiornamento del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di “conto termico”, al fine di introdurre, tra i requisiti di accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa, installati in sostituzione di apparecchi più emissivi in particolare nelle zone affette da problemi di qualità dell’aria, la certificazione ambientale di cui al decreto 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualità 4 stelle o superiore;

B) adottare uno schema di decreto di modifica del decreto di cui all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 63/2013, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali in particolare nelle zone affette da problemi di qualità dell’aria, in coerenza con i requisiti previsti alla lettera A), inclusa la sostituzione di apparecchi più emissivi;

C) valutare l’estensione dei requisiti di cui alle lettere A) e B) ai generatori di calore alimentati con biomassa installati, in particolare nelle zone affette da problemi di qualità dell’aria, ai fini dell’accesso al beneficio concesso dalle detrazioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge 63/2013 e successive modificazioni;

D) prevedere, almeno fino alla chiusura delle procedure di infrazione relativa ai valori limite del PM10 e del biossido di azoto sul territorio nazionale, misure di incentivazione per la sostituzione degli impianti termici esistenti alimentati a biomassa con nuovi impianti termici alimentati a biomassa. 8 Azione 2. Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti termici alimentati a biomassa Referente: Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell’ambiente ed il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) adottare un decreto di revisione del decreto ministeriale 16 febbraio 2016 allo scopo di condizionare l’incentivazione della sostituzione degli impianti termici alimentati a legna da ardere, bricchetti e cippato alla certificazione di tali biocombustibili solidi in conformità alle norme tecniche di riferimento (ISO UNI EN 17225 parti 3, 4 e 5) da parte di Organismi di certificazione, nonché al rispetto di idonee forme di tracciabilità e di criteri di sostenibilità ambientale volti ad assicurare, a parità di energia prodotta, una riduzione delle emissioni di inquinanti e di biossido di carbonio.

B) verificare la fattibilità di introdurre limitazioni all’uso della biomassa per la produzione di calore da destinare al teleriscaldamento nelle aree affette da problemi di qualità dell’aria, analizzando in particolare l’eventuale risparmio di emissioni che deriverebbe dall’introduzione di tale disposizione, rispetto alla generazione di calore distribuita e alla disponibilità di altre fonti. Azione 3. Qualificazione degli installatori di impianti alimentati a fonti rinnovabili Referente: Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) adottare un decreto di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativamente alla qualificazione degli installatori e dei manutentori di impianti alimentati a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di migliorare gli attuali percorsi formativi obbligatori. Azione 4. Limitazioni all’utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio Referente: Ministero dello sviluppo economico Tempistica: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) introdurre, a partire dal 2024, nelle aree affette da problemi di qualità dell’aria e dove vi sia disponibile la rete di distribuzione del gas naturale, un divieto di utilizzo degli impianti di riscaldamento, pubblici e privati, alimentati a gasolio;

B) introdurre, per il periodo transitorio fino al divieto totale di cui alla precedente lettera a), o fino all’utilizzo di un sistema di riscaldamento alternativo per le aree dove non sia disponibile la rete di distribuzione del gas naturale, l’obbligo di utilizzo del gasolio della qualità obbligatoria per il settore dei trasporti (norma europea EN590) in luogo del gasolio da riscaldamento (norma nazionale UNI 6579), per tutti gli impianti di riscaldamento a gasolio delle aree affette da problemi di qualità dell’aria. Ambito d’intervento 5 Uscita dal carbone Azione 1. Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla chiusu 9 Tempistica: emanazione provvedimenti dedicati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del protocollo

Misure attuative: A) accelerare l’uscita dal carbone per le centrali termoelettriche che ricadono nelle aree oggetto delle procedure di infrazione, attraverso la chiusura o la trasformazione, anche mediante strumenti normativi dedicati e semplificazioni procedurali, con rilascio degli atti di competenza nel minor tempo possibile, che le Amministrazioni firmatarie del protocollo d’intesa si impegnano a mettere in atto.

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